Art. 5.
(Procedura autorizzativa per la realizzazione del complesso sportivo multifunzionale).

      1. Approvata la localizzazione ai sensi dell'articolo 4, il soggetto proponente predispone il progetto definitivo e lo presenta al comune presso lo sportello unico per l'edilizia.
      2. Il progetto definitivo è presentato entro centottanta giorni dalla data di approvazione del progetto di massima. Il termine è eventualmente prorogabile da parte del comune per un tempo massimo di ulteriori centottanta giorni, tenuto conto della complessità dell'intervento. In caso di mancata presentazione del progetto definitivo nel termine previsto, l'approvazione

 

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della localizzazione di cui all'articolo 4 si intende decaduta.
      3. Lo sportello unico per l'edilizia cura l'istruzione della pratica e acquisisce i pareri da parte degli organi e degli enti competenti ai sensi della legislazione vigente in materia.
      4. Lo sportello unico per l'edilizia trasmette al comune il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2.
      5. Il comune si pronuncia definitivamente entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere di cui al comma 4. Decorso tale termine senza alcuna pronunzia, il progetto si intende approvato per silenzio assenso e costituisce variante agli strumenti locali eventualmente contrastanti.
      6. L'eventuale diniego di approvazione da parte del comune deve essere motivato con riferimento esclusivamente ad aspetti nuovi e diversi da quelli relativi al progetto di massima. Qualora il soggetto proponente ritenga la motivazione del provvedimento di diniego inadeguata o illegittima, può richiedere l'intervento del Ministro delle infrastrutture, il quale, entro trenta giorni, sentiti gli enti interessati, il soggetto proponente e i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche giovanili e le attività sportive, valuta l'accoglibilità del progetto, nominando, se del caso, un commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi autorizzativi, in sostituzione degli enti dissenzienti.